contratto commercio come funziona regole ccnl

Contatto commercio o ccnl commercio vediamo come funzionano i contratti collettivi nazionali commercio regole e diritti.

Di seguito analizzeremo il contratto commercio nazionale, quali sono le regole e i diritti che il CCNL prevede per datori di lavoro e dipendenti. Ecco qualche informazione che dovresti conoscere.

Contratto commercio: a chi viene applicato?

I dipendenti a cui deve essere applicato quanto previsto dal contratto commercio sono quelli del settore terziario, della distribuzione e del settore dei servizi.

Le norme contenute all’interno del ccnl commercio prevedono la somma dello stipendio che deve essere versato al dipendente in misura fissa.

Ci sono inoltre indicazioni inderogabili per quanto riguarda le ferie, i permessi cui è possibile usufruire ma anche maternità e giornate di riposo.

Contratto commercio: livelli previsti

La retribuzione individuata in maniera fissa dal contratto commercio viene stabilita in base a livelli precisi cui appartiene il lavoratore.

Nel corso della propria carriera il contratto collettivo commercio prevede anche la possibilità del dipendente di aumentare di grado e assumere quindi livelli via via superiori se vi sono i presupposti.

Nel ccnl commercio i livelli retributivi previsti sono ben 10 con uno stipendio che varia dai 2.600 euro fino ai 1.400 euro.

Inoltre, sempre all’interno del ccnl commercio retribuzione è previsto in maniera inderogabile il pagamento della tredicesima mensilità al lavoratore che deve essere pari ad una mensilità percepita durante l’anno.

Contratto del commercio: le ferie

Anche il capitolo ferie nel contratto del commercio, deve essere applicato ai lavoratori dipendenti senza sostanziali modifiche.

Il ccnl prevede il godimento di 26 giorni di ferie da dilazionare durante l’anno in base alle necessità organiche dell’azienda o ai bisogni del lavoratore, inoltre, i giorni previsti devono essere sommati alle domeniche, alle festività nazionali e alle festività infrasettimanali. Il lavoratore pertanto avrà un periodo di ferie annuale più lungo in base al numero di feste e domeniche.

Per quanto riguarda i dipendenti stranieri è prevista dal contratto del commercio la possibilità di accumulare per non più di un biennio le ferie che dovrebbero essere godute in un anno e poter ritornare nel proprio paese d’origine.

Il lavoratore però ne dovrà fare richiesta a chi di competenza e d’accordo con quest’ultimo potrà ottenere un permesso più lungo.

Ove dovesse essere terminato il contratto di lavoro, l’ex dipendente potrà richiedere l’indennità per le ferie non godute che si ottiene dividendo per ventisei il suo stipendio mensile.

CCNL commercio, i permessi

Per quanto riguarda i permessi nel ccnl commercio, di cui il lavoratore dipendente può godere nel corso dell’anno, questi variano in base al numero di dipendenti dell’azienda.

Si passa da un minimo di 88 ore per aziende che hanno un numero di lavoratori inferiore a 15, a 104 ore annue per le aziende che invece hanno in forza più di 15 dipendenti.

Il lavoratore neo-assunto potrà godere solo di 32 ore di permessi annui, al termine del terzo anno di lavoro continuativo invece avrà l’opportunità di beneficiare del 50% dell’ammontare di ore previsto; solo dal quinto anno potrà richiedere tutto l’ammontare di ore previsto dal contratto commercio.

Contratto collettivo commercio: la malattia

Il lavoratore dipendente secondo il contratto collettivo commercio può beneficiare di 180 giorni di malattia durante l’arco annuale, entro tale limite non corre il rischio di perdere il posto di lavoro e godrà dei contributi previdenziali previsti.

I primi due eventi di malattia durante l’anno verranno pagati dall’azienda fino al 100% della retribuzione prevista, Per quanto riguarda invece il terzo scenderà al 66% e poi al 50% nel caso si dovesse richiedere la malattia per la quarta volta durante lo stesso anno.

Contratti nazionali commercio: le regole per la maternità

I contratti nazionali commercio prevedono anche norme stringenti per quanto riguarda la maternità.

La lavoratrice in attesa può godere della maternità due mesi prima la data presunta del parto così come indicato nel certificato medico e tre mesi dopo lo stesso.

Inoltre, ove la gestante non abbia goduto di tutti i giorni previsti prima del parto potrà usufruirne subito dopo.

Le lavoratrici hanno la possibilità di astenersi dal lavoro anche un mese prima della data del presunto parto e quattro dopo l’evento ma tale richiesta deve essere corredata da certificato medico rilasciato da esperto competente del servizio sanitario nazionale o convenzionato.

La gestante durante il periodo di maternità ha fatti salvi i diritti previdenziali e dunque verrà computato il calcolo dell’anzianità Lo stipendio viene calcolato all’80% di quello percepito durante il periodo lavorativo e sarà versato dall’Inps a seguito di anticipato versamento da parte dell’azienda.